Nate inizialmente in Francia, nel sud-est asiatico e in Africa per sostenere l’agricoltura in caso di fenomeni metereologici estremi e/o in caso di siccità in Paesi in via di sviluppo, le coperture parametriche potrebbero rappresentare una soluzione alternativa di trasferimento del rischio (Alternative Risk Transfer) , applicata in molti altri settori al fine di superare alcuni limiti dei mercati assicurativi e riassicurativi tradizionali in combinazione con l’accesso a forme differenti di finanziamento.
Tali soluzioni, che consentono di trasferire l’impatto di un evento negativo basandosi unicamente su un parametro riscontrabile in modo oggettivo e ad esso correlabile, come la variazione di un indice o l’accadimento di un evento predefinito, hanno trovato fra le prime arre di penetrazione i settori dell’agricoltura, dei trasporti e delle energie rinnovabili.
Ma lo sviluppo tecnologico a supporto del processo sottoscrittivo e del calcolo e verifica delle variabili index linked in sede sottoscrittiva e a supporto del processo liquidativo, schiudono un ventaglio di soluzioni assicurative alternative sia per rischi tradizionali sia per nuovi rischi il cui piazzamento assicurativo potrebbe non risultare praticabile.
ANRA ne ha parlato insieme a Insurance Skills Jam - Il Convivio Assicurativo in un webinar moderato dalla Vice Presidente ANRA e Senior Risk Consultant Strategica Group Paola Radaelli, a cui hanno partecipato – tra gli altri - Jacopo Tanaglia, Chief Financial Officer Elba Assicurazioni S.p.A. e Claudio Perrella, Partner R&P Legal.
Applicabilità delle parametriche
Nella sua introduzione, Paola Radaelli ha spiegato come alcuni rischi di estrema rilevanza per le aziende talvolta risultino difficilmente o per nulla trasferibili, e per questi soluzioni innovative quali le polizze parametriche potrebbero rappresentare una soluzione. Gli ambiti di applicazione possibile sono quelli in cui si verifica una riduzione della produzione o dei ricavi in assenza di danni materiali agli asset, come potrebbe avvenire ad esempio nel caso di una centrale idroelettrica in seguito ad assenza prolungata di precipitazioni. In casi simili le parametriche potrebbero rappresentare una soluzione, a patto di gestire due aspetti: l’individuazione di un indicatore trigger event oggettivamente determinato, preventivamente accettato da assicuratore e assicurato, che abbia una elevata correlazione positiva con l’evento da trasferire, e una modalità di liquidazione del danno semplice, non eccessivamente onerosa e, possibilmente, preventivamente determinabile.
Parametriche e digitali: il potenziale di crescita del settore
Come raccontato da Jacopo Tanaglia, Revo ha avviato una nuova iniziativa nell’ambito assicurativo danni, focalizzando la proposta commerciale su specifici segmenti di mercato rappresentati dal mondo dei rischi specialty offerti a una clientela sia retail che PMI (ambito quest’ultimo che può valere in Italia circa 1,3 miliardi di euro). Pur non essendo ancora significativi i dati di mercato relativi al segmento parametrico, è verosimile che esso possa rappresentare una vera innovazione per il settore e, unitamente ai prodotti digitali, uno dei segmenti a più alto potenziale di crescita nel corso dei prossimi anni. In quest’ottica, Revo ritiene che la gestione dei dati e la tecnologia proprietaria rappresentino un fattore critico di successo.
Aspetti legali delle polizze parametriche
Le polizze parametriche sono uno strumento che offre opportunità in relazione ad alcune particolari tipologie di copertura, per le quali un rigoroso accertamento del danno è sempre piuttosto difficile e costoso, e può dunque rivelarsi più conveniente prevedere meccanismi di indennizzo automatici al verificarsi di un determinato evento (trigger). L’ha spiegato l’avvocato Perrella, aggiungendo come in alcuni ordinamenti, come Francia, Spagna o Stati Uniti, il ricorso alle polizze parametriche è già relativamente diffuso, soprattutto in relazione ai danni causati da eventi atmosferici, ma questa tipologia di polizze offre potenzialità anche riguardo ai rischi cyber, oppure per le coperture assicurative da business interruption, soprattutto laddove non vi siano sinistri fisici.
C’è tuttavia qualche elemento di potenziale criticità che va attentamente considerato e che merita un approfondimento. In primo luogo, un meccanismo che permette all’assicurato di ricevere un indennizzo che prescinde dall’accertamento concreto dei danni subiti può porsi in contrasto con il principio indennitario, in virtù del quale l’assicurato può ottenere esclusivamente il ristoro del danno subito. Si tratta tra l’altro di un principio generalmente ritenuto di ordine pubblico e dunque inviolabile. Esistono però alcune eccezioni al principio indennitario, ad esempio la cosiddetta polizza stimata nell’ambito delle coperture corpi nelle assicurazioni marittime, dove viene stimato un valore all’imbarcazione che in caso di perdita totale rappresenta l’indennizzo riconosciuto all’assicurato, con la rinuncia preventiva da parte dell’assicuratore a contestare esattezza e congruità della stima. Una criticità probabilmente più rilevante può porsi nel caso inverso, ossia allorquando un evento non raggiunge la soglia trigger e si rivela tuttavia molto dannoso: in base al principio delle polizze parametriche, in questi casi l’assicurato non riceverebbe alcun tipo di protezione dalla polizza che ha sottoscritto.